Il giudice dell'esecuzione ha parzialmente respinto la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato avanzata da un condannato per tre reati di spaccio. Mentre i primi due episodi, commessi a distanza di cinque mesi, sono stati unificati, il terzo reato, compiuto dopo oltre sette mesi e durante il lockdown per la pandemia da Covid-19, è stato escluso. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del condannato, confermando che la semplice inclinazione a delinquere o uno stile di vita criminale non equivalgono all'unicità del disegno criminoso. Inoltre, le restrizioni del periodo pandemico hanno rappresentato un fattore di interruzione oggettiva della programmazione criminosa originaria. Di conseguenza, il ricorrente perde il ricorso ed è condannato al pagamento delle spese processuali.
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