Il Condannato ha richiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato in fase esecutiva per unire le condanne relative a un tentato furto aggravato e a una contravvenzione per possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli. Il difensore sosteneva che il reato più grave dovesse essere necessariamente il furto, in quanto delitto, rispetto alla contravvenzione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che, nella fase dell'esecuzione delle pene, si considera reato più grave quello per cui è stata inflitta la sanzione concreta più severa, a prescindere dalla qualificazione astratta di delitto o contravvenzione. Il Condannato perde il ricorso e deve pagare le spese processuali.
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