Un contribuente ha impugnato un'intimazione di pagamento e le relative cartelle esattoriali, sostenendo di non averle mai ricevute. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha parzialmente accolto il ricorso. Pur ritenendo non fondate le critiche sulla motivazione della sentenza d'appello, ha ravvisato un vizio decisivo nella procedura di notifica cartella di pagamento: la mancata prova dell'effettivo invio della 'comunicazione di avvenuta notifica' (C.A.N.) per le cartelle notificate tramite deposito in casa comunale. Questo difetto ha portato la Corte a cassare la sentenza e a rinviare il caso al giudice di merito per una nuova valutazione, anche in merito all'interruzione della prescrizione.
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