La Corte di Cassazione ha affrontato un caso relativo alla validità di un lodo arbitrale in un appalto pubblico. L'Azienda aveva eseguito opere di urbanizzazione per un Ente Pubblico. Era sorta una controversia e si era attivata una clausola compromissoria. Il collegio arbitrale, composto da tre membri, aveva condannato l'Ente al pagamento. L'Ente aveva impugnato il lodo sostenendo l'errata composizione collegio arbitrale, che avrebbe dovuto essere di cinque membri secondo la normativa vigente al momento del contratto (DPR 1063/1962), anziché tre come previsto da una legge successiva (L. 109/1994). La Cassazione ha confermato la nullità del lodo, ribadendo che la composizione del collegio arbitrale deve seguire le regole contrattuali pattuite, anche se richiamano normative abrogate, prevalendo sulla legge successiva in virtù della natura negoziale della clausola.
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