Un automobilista ha impugnato con successo una multa per eccesso di velocità rilevata tramite un dispositivo "scout speed" in modalità dinamica. Il Tribunale di Torino ha annullato la sanzione, stabilendo che l'obbligo di presegnalazione preventiva della postazione di controllo, previsto dal Codice della Strada, è inderogabile e non può essere soddisfatto dal solo display luminoso presente sul veicolo della polizia. La sentenza ha ribadito la prevalenza della legge primaria sui decreti ministeriali, i quali non possono creare eccezioni non previste dal legislatore. La mancanza di un cartello di preavviso rende quindi illegittimo l'accertamento.
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