Un creditore ha ottenuto la conferma di un'azione revocatoria contro l'acquisto di un immobile intestato alla figlia di un suo debitore. Il padre aveva fornito l'intera somma per il pagamento, configurando una donazione indiretta che pregiudicava il creditore. Il debitore ha fatto ricorso in Cassazione, lamentando la mancata ammissione di una perizia contabile (CTU) che, a suo dire, avrebbe dimostrato che i soldi erano la restituzione di un prestito. La Corte ha respinto il ricorso, stabilendo che la CTU non può essere usata per cercare prove che la parte non ha fornito. In assenza di elementi concreti a sostegno della tesi del prestito, la decisione dei giudici di merito, basata su prove documentali chiare, è stata ritenuta corretta e l'azione revocatoria pienamente legittima.
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