Un'Azienda Sanitaria ha stipulato un contratto di assicurazione per la responsabilità civile con una Compagnia Assicurativa. Il contratto prevedeva una "franchigia aggregata" annuale di 1.300.000 euro. La Compagnia, dopo aver risarcito terzi per sinistri inferiori a tale soglia, ha chiesto il rimborso all'Azienda. L'Azienda ha contestato la validità della franchigia aggregata, ritenendola nulla. Il Tribunale ha dato ragione all'Azienda, ma la Corte d'Appello ha ribaltato la decisione, dichiarando la clausola valida. La Cassazione ha confermato la validità della franchigia aggregata, rigettando il ricorso dell'Azienda Sanitaria. Ha stabilito che una franchigia elevata non snatura automaticamente la causa del contratto se l'assicurazione offre comunque una copertura significativa e altri vantaggi.
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