Una società incaricata della gestione di una struttura turistico-alberghiera ha citato in giudizio l'amministratore per confermare la validità del proprio incarico. I giudici hanno accertato la formale scadenza del mandato di gestione decorso il termine di sei anni previsto nel contratto. La società ha impugnato la decisione in Cassazione, sostenendo la nullità delle assemblee condotte dall'amministratore. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che il contratto si è estinto automaticamente per il decorso del tempo. Inoltre, la società, essendo ormai un soggetto estraneo alla struttura, non possedeva un interesse concreto per contestare le deliberazioni successive. La contestazione di vizi sulle maggioranze o sulle convocazioni comporta la semplice annullabilità delle decisioni, azionabile solo dai soggetti proprietari legittimati. La società ha perso definitivamente la causa ed è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio.
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