La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2612/2024, ha dichiarato inammissibile un ricorso per cassazione personale avverso un'ordinanza di inammissibilità di un'istanza di revisione. La Corte ha ribadito che, ai sensi dell'art. 613 c.p.p., l'impugnazione in Cassazione deve essere obbligatoriamente proposta da un difensore abilitato, pena l'inammissibilità dell'atto, sottolineando la necessità di una rappresentanza tecnica qualificata per il giudizio di legittimità.
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