La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso in Cassazione personale presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d'Appello. La decisione si fonda sulla modifica normativa che impone, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione dell'atto da parte di un avvocato iscritto all'albo speciale, distinguendo tra la titolarità del diritto di impugnazione e la necessità di rappresentanza tecnica per il suo esercizio. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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