Un docente, illegittimamente collocato a riposo prima dei 65 anni, ha citato in giudizio l'istituto scolastico. La Corte di Cassazione ha affrontato la questione della legittimazione passiva dell'istituto scolastico, chiarendo che, sebbene il soggetto corretto da citare sia il Ministero, il vizio è sanabile se non eccepito tempestivamente dall'Avvocatura dello Stato. La Corte ha inoltre stabilito che il risarcimento del danno deve coprire l'intero periodo fino alla fine dell'anno scolastico in cui il docente avrebbe compiuto 65 anni, e non solo fino al giorno del compleanno.
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