Un cittadino occupava una casa cantoniera in forza di un accordo firmato con un'azienda stradale. Successivamente, l'occupante si è rifiutato di pagare l'indennità e di rilasciare l'immobile, sostenendo di aver firmato il documento per errore e che l'azienda non fosse la reale proprietaria del bene. I giudici di merito hanno ordinato il rilascio dell'immobile. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. La Suprema Corte ha ribadito la validità del contratto di locazione, chiarendo che chi concede un bene in godimento non deve necessariamente esserne il proprietario, bastando la disponibilità di fatto. Inoltre, per contestare la firma su un contratto non basta dichiarare di aver firmato per errore, ma occorre avviare una formale querela di falso.
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