Una lavoratrice ha ottenuto un decreto ingiuntivo per le buste paga, ma l'azienda ha contestato la competenza territoriale del giudice. L'azienda sosteneva che il contratto fosse stato stipulato nella sua sede legale a Messina, non dove la lavoratrice operava a Milazzo. Il Tribunale di primo grado aveva dato ragione all'azienda. La Corte di Cassazione ha invece stabilito che, in assenza di un contratto di lavoro scritto e di prove certe sul luogo di stipula, la competenza territoriale spetta al giudice del luogo dove la prestazione lavorativa è effettivamente iniziata. La Corte ha quindi cassato la decisione precedente, riaffermando la competenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.
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