L'erede di un dirigente d'azienda ha richiesto all'amministrazione finanziaria il rimborso delle imposte versate sul capitale erogato da un fondo interno aziendale. La contribuente sosteneva l'applicazione dell'aliquota agevolata del 12,50% prevista sui rendimenti finanziari, anziché la tassazione ordinaria. L'Agenzia delle Entrate ha contestato la richiesta, sostenendo che le somme non derivassero da investimenti reali sul mercato finanziario. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'amministrazione finanziaria, negando il rimborso. I giudici hanno chiarito le regole sulla corretta tassazione previdenza integrativa: l'aliquota agevolata si applica esclusivamente ai rendimenti effettivi generati da investimenti esterni. Il fondo aziendale interno garantiva invece una prestazione predeterminata a carico del bilancio, priva di investimenti effettivi sui mercati dei capitali.
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