Un ex amministratore, condannato in appello al risarcimento danni verso la curatela fallimentare di una S.r.l., ha proposto ricorso in Cassazione. Successivamente, a seguito di una transazione, ha effettuato la rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio, specificando che in caso di rinuncia non si applica il raddoppio del contributo unificato, in quanto misura eccezionale e non suscettibile di interpretazione estensiva.
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