Un imprenditore, condannato per omessa dichiarazione fiscale, ha impugnato la sentenza lamentando vizi di notifica e l'illegittima revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, chiarendo che i vizi di notifica possono essere sanati se viene garantito il diritto di difesa. In merito alla revoca della sospensione condizionale, la Corte ha ribadito che il presupposto per la revoca è la commissione di un nuovo reato entro cinque anni dalla definitività della precedente condanna, non la data in cui la nuova condanna diventa definitiva.
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