La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 30878/2023, chiarisce la differente efficacia probatoria di una quietanza di pagamento. Nel caso di specie, un'acquirente aveva comprato un immobile da una società poi fallita. La vendita è stata dichiarata inefficace verso il fallimento. Tuttavia, le quietanze di pagamento rilasciate dall'amministratore della società, pur non opponibili al fallimento (terzo), sono state ritenute prova valida nel rapporto diretto tra l'acquirente e l'amministratore stesso, ai fini dell'azione di risarcimento danni.
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