L'Imputato, condannato per tentato furto in un supermercato, ha proposto ricorso per Cassazione contestando la validità della querela. La difesa ha lamentato l'assenza nel fascicolo del verbale di ricezione della querela, sostenendo che la firma non fosse autenticata. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'onere di provare un vizio processuale spetta alla parte che lo deduce. Se il verbale di ricezione della querela non è presente nel fascicolo del dibattimento, la difesa avrebbe dovuto sollevare la questione in primo grado per consentire al Pubblico Ministero di produrlo, anziché rimanere inerte. Di conseguenza, la contestazione tardiva in appello rende il motivo infondato, confermando la condanna dell'Imputato.
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