Un uomo, condannato per ricettazione di due biciclette, ricorre in Cassazione lamentando, tra l'altro, il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. La Suprema Corte dichiara inammissibili i motivi relativi alla colpevolezza, ribadendo di non poter rivalutare le prove, ma accoglie il ricorso sul punto della pena sospesa. Viene affermato il principio secondo cui il giudice d'appello, a fronte di una specifica richiesta della difesa, ha il dovere di motivare la sua decisione in merito alla concessione o meno del beneficio, soprattutto se ne ricorrono i presupposti.
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