Un contribuente ha impugnato il diniego di un rimborso IRPEF causato dall'invio di una seconda dichiarazione dei redditi incompleta, sostenendo che fosse stata inoltrata a sua insaputa da un ex consulente. La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato la tesi del contribuente, ritenendo necessaria la querela di falso per disconoscere la paternità dell'invio telematico. Il successivo ricorso per revocazione, fondato sulla scoperta di indagini penali che confermavano l'azione non autorizzata del terzo, è stato respinto. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso, evidenziando che i nuovi documenti non erano decisivi poiché la decisione originaria si basava su una motivazione giuridica (mancanza di querela di falso) che restava valida indipendentemente dalle prove penali sopravvenute.
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