Il caso riguarda un acquirente che ha stipulato un contratto preliminare di compravendita per l'acquisto di uffici e un garage, pagando l'intero prezzo. Il contratto era firmato da una società e da un socio accomandante, che dichiarava di agire in rappresentanza del proprietario del terreno. Successivamente, è emerso che le firme erano false e che il socio non aveva i poteri di rappresentanza. L'acquirente ha chiesto l'esecuzione forzata del contratto, ma i giudici hanno rigettato la domanda. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto, stabilendo che nei contratti immobiliari, che richiedono la forma scritta obbligatoria, non ci si può affidare alla semplice apparenza dei poteri. L'acquirente ha l'onere di verificare per iscritto i poteri di rappresentanza di chi firma.
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