La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro patteggiamento proposto da un imputato che contestava la mancata indicazione del divieto di espatrio e la qualificazione giuridica del reato. I giudici hanno ribadito che, secondo l'art. 448 comma 2-bis c.p.p., l'impugnazione di una sentenza di applicazione pena è limitata a casi tassativi: vizi della volontà, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, illegalità della pena o della misura di sicurezza, ed errore manifesto nella qualificazione del fatto. Nel caso specifico, le doglianze non rientravano in queste categorie, poiché il divieto di espatrio non attiene alla legalità della pena e la contestazione sulla natura del reato era priva di supporto logico e non immediatamente evidente dai documenti processuali. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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