Il GIP del Tribunale di Bologna applicava a un imputato, su sua richiesta (patteggiamento), la pena di 3 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione per detenzione di 317 grammi di cocaina. L'imputato proponeva ricorso contro patteggiamento lamentando il riconoscimento della recidiva e il mancato riconoscimento del ruolo subordinato di semplice trasportatore. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di patteggiamento, il ricorso per cassazione è limitato esclusivamente all'errata qualificazione giuridica del fatto, purché l'errore sia evidente e immediato. Le contestazioni sulla recidiva e sulle attenuanti costituiscono invece valutazioni di merito non deducibili in questa sede. Di conseguenza, l'imputato perde il ricorso e deve pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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