Due persone, Il Primo Ricorrente e Il Secondo Ricorrente, hanno presentato ricorso contro una sentenza che li condannava per spaccio di droga. Essi contestavano la qualificazione giuridica spaccio di stupefacenti, sostenendo che il fatto dovesse essere classificato come meno grave (Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990) anziché come più grave (Art. 73, comma 1). La Corte d'Appello aveva ritenuto corretta la qualificazione più grave, basandosi sulla grande quantità di droga trovata in possesso dei ricorrenti. La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, confermando la decisione precedente e condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione.
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