La Corte di Cassazione ha confermato il diritto all'inquadramento superiore di alcune dipendenti pubbliche di un Comune. Le lavoratrici, assunte come 'segretario economo', erano state collocate nella sesta qualifica funzionale, ma hanno rivendicato il passaggio alla settima (categoria D). L'Ente Locale si opponeva, sostenendo che il loro ruolo fosse equiparabile a quello, inferiore, di 'istruttore amministrativo'. La Corte ha stabilito che la figura del 'segretario economo' è qualitativamente diversa e superiore, giustificando un inquadramento superiore da dipendente pubblico. La specificazione normativa che legava tale figura alle 'comunità montane' non esclude il suo riconoscimento anche in altri enti locali come i Comuni.
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