Una ONLUS ha impugnato una decisione che la condannava per contributi non versati, contestando sia il merito sia la condanna al raddoppio del contributo unificato. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nel merito, confermando che la valutazione sulla natura commerciale dell'ente spetta al giudice di merito. Tuttavia, ha accolto il motivo relativo alla sanzione, stabilendo che il raddoppio contributo unificato non si applica all'opposizione allo stato passivo, poiché, pur avendo carattere impugnatorio, costituisce a tutti gli effetti un giudizio di primo grado e non un appello.
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