Un contribuente ha impugnato tre cartelle di pagamento sostenendo di non averle mai ricevute. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9078/2024, ha chiarito i limiti dell'impugnazione. Per una cartella, la materia del contendere è cessata per un annullamento d'ufficio. Per le altre, il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il contribuente cercava di contestare la ricostruzione dei fatti (l'indirizzo di residenza), operazione non consentita in sede di legittimità. La decisione sottolinea che la corretta notifica della cartella di pagamento, una volta accertata nel merito, non può essere rimessa in discussione in Cassazione.
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