Una società socia ha impugnato la dichiarazione di fallimento della propria partecipata, ma la Corte d'Appello ha dichiarato il ricorso inammissibile perché depositato oltre il termine perentorio. Secondo i giudici, il termine per il reclamo fallimentare decorre dall'iscrizione della sentenza nel registro delle imprese dell'ultima sede legale in Italia, prima del trasferimento all'estero. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando inammissibile il ricorso della socia. Gli Ermellini hanno chiarito che, quando un giudice dichiara inammissibile una domanda, le sue considerazioni sul merito non hanno valore giuridico. Di conseguenza, la parte che fa ricorso deve contestare specificamente i motivi dell'inammissibilità, cosa che la società non ha fatto. Vince la società creditrice, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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