Un contribuente artigiano ha edificato un capannone industriale su un terreno di proprietà della moglie, condotto in locazione, deducendo i costi di realizzazione ai fini IRPEF e IRAP e detraendo l'IVA. L'Agenzia delle Entrate ha contestato la deduzione, sostenendo che l'immobile sia diventato di proprietà della moglie per accessione e che manchi il nesso di inerenza dei costi sostenuti su beni di terzi. I giudici di merito hanno dato ragione al contribuente. L'Agenzia ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte si è interrogata sulla deducibilità spese costruzione su suolo altrui: mentre la giurisprudenza ammette la deduzione per ristrutturazioni di beni terzi strumentali, la costruzione ex novo presenta profili di spiccata complessità. Per questo motivo, la Corte ha rinviato la decisione alla sezione ordinaria per la trattazione in pubblica udienza.
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