La Corte di Cassazione ha stabilito che la querela di falso è inammissibile per contestare l'autenticità della firma su un avviso di ricevimento relativo alla notifica di una cartella esattoriale eseguita tramite raccomandata ordinaria. Nel caso esaminato, una contribuente sosteneva che la firma sulla ricevuta non fosse la sua. Tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito che, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, l'agente postale non ha l'obbligo di identificare il firmatario né di redigere una relata di notifica complessa. Pertanto, la firma non è coperta da pubblica fede e non può essere oggetto di querela di falso, poiché l'agente attesta solo l'avvenuta consegna al domicilio.
Continua »