L'Imputato, condannato in primo grado per furto di carburante da un autocarro, proponeva appello contestando l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, sostenendo che il mezzo si trovasse in un'area privata recintata. La Corte d'Appello dichiarava l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Imputato, stabilendo che i giudici di secondo grado non possono confondere l'infondatezza di un motivo con la sua genericità. Se l'atto di appello contiene una critica mirata alla prima sentenza, esso è ammissibile, anche se le tesi sostenute potrebbero rivelarsi infondate nel merito. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato il provvedimento e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Perugia per un nuovo giudizio.
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