La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33174/2023, ha stabilito principi fondamentali sugli interessi su decreto ingiuntivo. Il caso riguardava una struttura sanitaria che aveva ottenuto un'ingiunzione di pagamento contro un'amministrazione regionale. Quest'ultima, pur pagando il capitale e gli interessi in forza della provvisoria esecutività, aveva opposto il decreto. La Cassazione ha chiarito che contestare il debito principale equivale a contestare anche gli interessi accessori. Inoltre, la revoca del decreto ingiuntivo comporta un obbligo automatico di restituzione delle somme versate, senza necessità di una domanda separata. Infine, ha specificato che gli interessi commerciali ex D.Lgs. 231/2002 non si applicano ai rapporti con la P.A. in assenza di un contratto scritto.
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