La Corte di Cassazione ha esaminato un caso relativo alla sospensione condizionale della pena, subordinata al pagamento di una provvisionale. Il Tribunale aveva fissato un termine per il pagamento di quattro mesi dalla lettura del dispositivo, mentre le motivazioni sarebbero state depositate entro 90 giorni. Gli imputati hanno impugnato tale statuizione come abnorme, sostenendo che limitasse il loro diritto di difesa. La Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, chiarendo che, sebbene la fissazione di un termine anteriore al passaggio in giudicato sia discutibile, non costituisce abnormità se non crea un 'vuoto di difesa'. Poiché il termine per pagare scadeva dopo quello per il deposito delle motivazioni, gli imputati avevano la possibilità di impugnare e chiedere la sospensione dell'esecutività, escludendo così l'abnormità del provvedimento.
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