Un promotore finanziario recede dal contratto di agenzia per giusta causa, lamentando diversi inadempimenti da parte della banca mandante. La Corte di Cassazione, confermando la decisione d'appello, rigetta il ricorso, stabilendo che gli inadempimenti contestati, tra cui il mancato pagamento di alcune provvigioni e la mancata attuazione di una clausola programmatica, erano di lieve entità e non tali da compromettere il rapporto fiduciario, rendendo così ingiustificato il recesso per giusta causa dell'agente.
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