L'Agenzia delle Entrate ha contestato l'esterovestizione a una società con sede legale formale a San Marino, sostenendo che la direzione effettiva e l'oggetto principale dell'attività fossero situati in Italia. La Corte di Giustizia Tributaria regionale aveva inizialmente annullato l'accertamento, ritenendo sufficiente la prova della sede legale estera e della tenuta della contabilità in loco. La Corte di Cassazione ha ribaltato tale decisione, chiarendo che il giudice non può limitarsi a un'analisi atomistica dei singoli elementi, ma deve valutare complessivamente se la sede dell'amministrazione (place of effective management) sia realmente situata nel territorio italiano, indipendentemente dal dato formale della sede legale.
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