Una società immobiliare ha impugnato due avvisi di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate contestava maggiori ricavi. L'accertamento si basava su copie di contratti preliminari, acquisite da un istituto di credito, che riportavano prezzi di vendita superiori a quelli dichiarati. La società ha tentato di invalidare tali prove attraverso il disconoscimento della copia fotostatica, producendo in giudizio altri documenti. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: il disconoscimento non rende la copia automaticamente inutilizzabile. Il giudice può valutarne la conformità all'originale tramite altre prove, incluse le presunzioni. In questo caso, la provenienza delle copie da un soggetto terzo (la banca) e altre prove a supporto le hanno rese più attendibili dei documenti prodotti dalla società, confermando la legittimità dell'accertamento fiscale.
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