Un dipendente, addetto all'ufficio spedizioni, viene licenziato per aver falsificato documenti di trasporto facilitando il furto di carburante. Il lavoratore viene però assolto in sede penale con formula piena per non aver commesso il fatto. Il datore di lavoro impugna l'annullamento del licenziamento, sostenendo che l'assoluzione in giudizio abbreviato non abbia valore vincolante nel processo civile. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso dell'azienda. I giudici chiariscono che, anche se la sentenza penale non ha efficacia di giudicato automatico, essa costituisce una prova atipica fondamentale. Il giudice civile può usarla per accertare l'insussistenza dell'addebito. Viene così confermata l'illegittimità del licenziamento disciplinare, poiché il fatto contestato non è mai avvenuto, e l'azienda non può introdurre nuove accuse nel corso del giudizio.
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