La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per rapina pluriaggravata, resistenza e lesioni. In secondo grado, le parti avevano definito la pena tramite concordato in appello. Successivamente, la difesa ha impugnato la decisione lamentando la mancata pronuncia di proscioglimento. I giudici di legittimità hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, il ricorso per cassazione è limitato a vizi sulla formazione della volontà, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità della sentenza rispetto all'accordo. Sono inammissibili le censure sul proscioglimento o sulla misura della pena, salvo il caso di sanzione illegale. L'imputato è stato condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria.
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