L'Imputato ha stipulato un concordato in appello con la Procura Generale per rideterminare la propria pena, rinunciando agli altri motivi di impugnazione. Successivamente, L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando che i giudici di secondo grado non avevano valutato i presupposti per il proscioglimento immediato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso del tutto inammissibile. I giudici hanno chiarito che, una volta raggiunto un concordato in appello, l'imputato non può contestare la mancata applicazione del proscioglimento, bensì soltanto vizi relativi al consenso o alla difformità della decisione rispetto all'accordo. Di conseguenza, L'Imputato ha perso il ricorso ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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