La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che, dopo aver ottenuto un **concordato in appello** per reati legati agli stupefacenti, contestava la mancata motivazione del giudice sul proscioglimento d'ufficio. La Suprema Corte ha stabilito che l'accordo sulla pena comporta la rinuncia ai motivi di appello, limitando la cognizione del giudice ai soli punti concordati. Di conseguenza, non sussiste alcun obbligo di motivazione specifica su cause di non punibilità non oggetto dell'accordo, confermando la condanna e applicando sanzioni pecuniarie per l'inammissibilità del ricorso.
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