La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un'Imputata contro una sentenza di patteggiamento per furto aggravato. L'Imputata lamentava che il Tribunale non avesse motivato la mancata applicazione di un proscioglimento immediato. La Suprema Corte ha chiarito che il ricorso inammissibile patteggiamento è una conseguenza diretta delle modifiche normative. L'articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, infatti, limita strettamente i motivi di impugnazione delle sentenze di patteggiamento. Pertanto, la mancata verifica di cause di proscioglimento non rientra tra i motivi validi per ricorrere in Cassazione. L'Imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende.
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