Un professionista ha richiesto il pagamento dei compensi per l'attività svolta come revisore contabile per una Comunità Montana, anche dopo la scadenza del mandato. L'Ente Pubblico si è opposto eccependo la mancanza di un contratto scritto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del professionista, stabilendo che l'incarico di revisore contabile presso un ente locale, pur preceduto da una nomina deliberativa, costituisce un rapporto privatistico di lavoro autonomo. Di conseguenza, per essere valido e dare diritto al compenso, richiede necessariamente la stipulazione di un contratto in forma scritta con la Pubblica Amministrazione. Inoltre, l'istituto della proroga dei poteri non può superare il limite massimo di quarantacinque giorni stabilito dalla legge.
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