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Proroga Del Regime 41-Bis

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33 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Proroga del regime 41-bis: legittima anche con pena residua comune
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un detenuto contro il provvedimento di proroga del regime 41-bis (carcere duro). Il ricorrente contestava l'applicazione del regime speciale sostenendo che i reati ostativi fossero stati commessi prima delle riforme restrittive del 2009 e che la pena residua riguardasse reati comuni. La Suprema Corte ha chiarito che la proroga del regime 41-bis è legittima anche se la quota di pena per i reati ostativi è già stata espiata, poiché il cumulo delle pene crea una sanzione unica e il regime differenziato incide solo sulle modalità esecutive della pena, senza violare il principio di irretroattività. Le contestazioni di fatto sulla pericolosità sociale sono state ritenute non valutabili in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Proroga del regime 41-bis: la Cassazione nega il riesame dei fatti
Il Detenuto ha impugnato la decisione del Tribunale di Sorveglianza che confermava la proroga del regime 41-bis (carcere duro). Il ricorrente lamentava la mancanza di prove sui suoi collegamenti attivi con la criminalità organizzata e l'assenza di motivazione sulla sua pericolosità sociale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici di legittimità hanno chiarito che le contestazioni del ricorrente richiedevano una nuova valutazione dei fatti, operazione vietata in Cassazione. Di conseguenza, Il Detenuto ha perso il ricorso ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Proroga del regime 41-bis: buona condotta contro legami mafiosi
La Corte di Cassazione ha confermato il provvedimento con cui è stata disposta la proroga del regime 41-bis nei confronti di un detenuto, esponente di spicco di un mandamento mafioso. Il ricorrente contestava la decisione sostenendo che la lunghissima detenzione e la buona condotta avessero reciso i legami con l'esterno. I giudici hanno invece ritenuto legittima la decisione del Tribunale di Sorveglianza. La proroga del regime 41-bis si fonda sul concreto pericolo di ripristino dei collegamenti con la criminalità organizzata, accertato tramite recenti indagini di polizia e dichiarazioni di collaboratori di giustizia che confermano l'operatività del clan di riferimento. L'appello è stato quindi rigettato.
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Proroga del regime 41-bis: condotta in cella e stop alla revoca
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso de Il Detenuto contro la proroga del regime 41-bis per altri due anni. Il ricorrente sosteneva di essersi allontanato dalla cosca mafiosa di appartenenza. Tuttavia, i giudici hanno confermato la decisione del Tribunale di Sorveglianza, evidenziando che la proroga del regime 41-bis richiede solo una ragionevole probabilità di collegamento attuale con la criminalità organizzata. Nel caso specifico, l'assenza di un reale percorso di rieducazione e i comportamenti offensivi tenuti in carcere contro la polizia penitenziaria dimostrano la persistente pericolosità del soggetto e la necessità di mantenere la misura restrittiva.
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Proroga del regime 41-bis: clan diviso ma il boss resta dentro
La Corte di Cassazione ha confermato la proroga del regime 41-bis per un detenuto condannato all'ergastolo, ritenuto esponente di spicco della criminalità organizzata. Il ricorrente contestava il provvedimento sostenendo la definitiva disarticolazione del proprio clan di appartenenza. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, chiarendo che per disporre la proroga del regime 41-bis non occorre la certezza assoluta del pericolo di collegamenti con l'esterno, ma è sufficiente una ragionevole probabilità. Inoltre, il prestigio criminale del detenuto, i pregressi reati di sangue e la presenza di altre fazioni mafiose attive sul territorio giustificano il mantenimento del carcere duro, anche a fronte di comportamenti indisciplinati in carcere che ne dimostrano l'autorevolezza criminale.
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Proroga del regime 41-bis: no alla revoca per chi sfida lo Stato
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un detenuto condannato all'ergastolo contro la proroga del regime 41-bis per la durata di due anni. Il ricorrente contestava l'utilizzo di elementi datati e le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia per dimostrare il suo legame con il clan camorristico di appartenenza. I giudici hanno chiarito che, per disporre la proroga del regime 41-bis, non occorre la certezza assoluta del collegamento con la criminalità organizzata, ma basta una valutazione di alta probabilità. Nel caso specifico, l'operatività del clan, il ruolo direttivo del detenuto e la totale assenza di segnali di dissociazione, uniti a comportamenti ostili in carcere, giustificano pienamente il mantenimento della misura restrittiva. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Proroga del regime 41-bis: il tempo non cancella il carcere duro
Il Detenuto, condannato all'ergastolo per gravi reati associativi e omicidi, ha impugnato la proroga del regime 41-bis applicatogli da circa venti anni. La difesa sosteneva che, dopo un così lungo periodo e in assenza di nuovi elementi di accusa, la misura speciale non fosse più giustificata. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che per la proroga del regime 41-bis non occorrono prove o fatti nuovi. È sufficiente la persistenza del pericolo che il detenuto riprenda i contatti con la cosca mafiosa di appartenenza, ancora operativa sul territorio e guidata anche dai suoi familiari. La mancata dissociazione del condannato conferma la legittimità del provvedimento.
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Proroga del regime 41-bis: il tempo non cancella il pericolo
Il Tribunale di Sorveglianza ha confermato la proroga del regime 41-bis per un detenuto condannato per gravissimi reati di mafia, tra cui la strage di Capaci. Il detenuto ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che, dopo venti anni di detenzione, mancassero elementi nuovi per dimostrare la sua attuale pericolosità. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che per la proroga del regime 41-bis non servono prove di nuovi reati, ma basta la persistenza del rischio di contatti con la criminalità organizzata. Nel caso specifico, l'estrema gravità dei fatti originari, la vitalità del clan mafioso di appartenenza e l'assenza di un reale percorso di distacco del condannato giustificano pienamente il mantenimento del carcere duro.
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Proroga del regime 41-bis: annullata per errore sulle stragi
Il Tribunale di Sorveglianza aveva confermato la proroga del regime 41-bis per un detenuto, ritenuto esponente di spicco di un'associazione mafiosa e falsamente indicato come condannato per le stragi di Capaci e via D'Amelio. Il detenuto ha proposto ricorso in Cassazione, dimostrando di essere stato in realtà assolto per tali stragi e denunciando un'apparenza di motivazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che la decisione sulla proroga del regime 41-bis richiede un esame rigoroso e aggiornato degli elementi di fatto, comprese le assoluzioni definitive. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato il provvedimento impugnato, rinviando il caso al Tribunale di Sorveglianza per un nuovo e corretto esame della situazione del detenuto.
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Proroga del regime 41-bis: quando la condotta in carcere conferma il rigetto
La Corte di Cassazione ha confermato la proroga del regime 41-bis per un detenuto, dichiarando inammissibile il suo ricorso. Il ricorrente lamentava la mancanza di motivazione nel provvedimento del Tribunale di Sorveglianza. I giudici di legittimità hanno invece ritenuto la decisione ampiamente motivata. Il Tribunale ha infatti analizzato non solo la condotta passata del detenuto e l'attuale operatività dell'organizzazione criminale di appartenenza, ma anche il suo comportamento all'interno del carcere. Tale condotta ha dimostrato l'inefficacia del trattamento rieducativo e il rischio concreto e attuale che il soggetto mantenga contatti con il clan. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto e il detenuto è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Proroga del regime 41-bis: il boss ricorre ma perde in Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un detenuto contro il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Roma. Il provvedimento impugnato aveva disposto la proroga del regime 41-bis a carico dell'uomo, ritenuto esponente di vertice di un clan mafioso attivo sul territorio campano. I giudici hanno confermato la legittimità della decisione, rilevando la persistente capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, la sua elevata pericolosità sociale e l'assenza di un reale percorso di risocializzazione. Di conseguenza, la Suprema Corte ha confermato il carcere duro e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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Proroga del regime 41-bis: basta la probabilità del legame mafioso
La Corte di Cassazione ha confermato la proroga del regime 41-bis per un detenuto ritenuto di spicco all'interno di un'associazione mafiosa. Il Tribunale di Sorveglianza aveva respinto il reclamo del detenuto contro il decreto ministeriale di rinnovo biennale del carcere duro. La difesa sosteneva che il clan di appartenenza non fosse più attivo sul territorio, escludendo così il pericolo di collegamenti esterni. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che per disporre la proroga del regime 41-bis non serve la certezza assoluta del collegamento con la criminalità organizzata, ma basta una ragionevole probabilità basata sugli elementi raccolti. Il detenuto perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese processuali.
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Proroga del regime 41-bis: annullamento per clan dissolto.
La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza che disponeva la proroga del regime 41-bis nei confronti di un detenuto, evidenziando gravi lacune motivazionali. Il Tribunale di Sorveglianza aveva ignorato prove decisive circa lo scioglimento dell'organizzazione criminale di appartenenza, avvenuto anni prima. Inoltre, i giudici non avevano considerato una relazione positiva della struttura carceraria che attestava il percorso di revisione critica del passato e l'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata. La decisione sottolinea che la proroga del regime 41-bis non può fondarsi su automatismi o su una biografia criminale datata, ma deve basarsi sulla prova concreta e attuale della capacità del detenuto di mantenere contatti con il clan, presupponendo che tale gruppo sia ancora operativo e vitale sul territorio.
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