La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un detenuto condannato all'ergastolo contro la proroga del regime 41-bis per la durata di due anni. Il ricorrente contestava l'utilizzo di elementi datati e le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia per dimostrare il suo legame con il clan camorristico di appartenenza. I giudici hanno chiarito che, per disporre la proroga del regime 41-bis, non occorre la certezza assoluta del collegamento con la criminalità organizzata, ma basta una valutazione di alta probabilità. Nel caso specifico, l'operatività del clan, il ruolo direttivo del detenuto e la totale assenza di segnali di dissociazione, uniti a comportamenti ostili in carcere, giustificano pienamente il mantenimento della misura restrittiva. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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