Un indagato, accusato di detenzione di arma clandestina e ricettazione, ha impugnato l'ordinanza cautelare che disponeva gli arresti domiciliari. Durante il procedimento di legittimità, la difesa ha presentato una formale rinuncia al ricorso a seguito della modifica della misura cautelare in atto. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione per sopravvenuta rinuncia al ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, ribadendo che la rinuncia non esime dalle sanzioni previste per l'inammissibilità.
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