La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile poiché le motivazioni presentate erano generiche e riproduttive di questioni già adeguatamente respinte in appello. L'appellante contestava il trattamento sanzionatorio, ma la Corte ha confermato la validità della sentenza impugnata, che si basava sui criteri dell'art. 133 c.p., inclusa la valutazione della sostanza stupefacente e del profilo personologico dell'imputato, condannandolo al pagamento delle spese e di un'ammenda.
Continua »