Un detenuto ha presentato istanza al Tribunale di Sorveglianza per ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, la detenzione domiciliare. Il Tribunale ha respinto la richiesta. L'interessato ha quindi impugnato il provvedimento contestando la mancata valutazione del percorso rieducativo intramurario. Successivamente, il difensore munito di apposita procura speciale ha depositato un atto formale di rinuncia all'impugnazione. La Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità dell'atto a seguito della rinuncia al ricorso per cassazione. Di conseguenza, i giudici hanno condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di una somma pari a cinquecento euro in favore della cassa delle ammende.
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