L'Agenzia delle Entrate ha notificato a una società un avviso di accertamento per imposte non pagate (IRES, IRAP, IVA), contestando la partecipazione a operazioni oggettivamente inesistenti. Dopo il rigetto nei primi due gradi di giudizio, la società ha proposto ricorso in Cassazione lamentando l'inversione dell'onere della prova e la mancata valutazione dei propri documenti. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'amministrazione finanziaria ha fornito indizi solidi e che la valutazione delle prove spetta solo ai giudici di merito, non potendo essere riesaminata in sede di legittimità. Inoltre, la memoria difensiva firmata da un commercialista non abilitato al patrocinio in Cassazione è stata dichiarata inammissibile.
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