Un Lavoratore straniero ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, la protezione sussidiaria o un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Tribunale ha respinto le sue richieste. Il Lavoratore ha presentato un ricorso alla Corte di Cassazione, ma il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha stabilito che la procura speciale per Cassazione, conferita al difensore, non rispettava i requisiti formali previsti dalla legge, in particolare per la mancata certificazione esplicita della data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. Questo difetto ha reso il ricorso non procedibile.
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