Un cittadino straniero ha impugnato in Cassazione il rigetto della sua domanda di protezione internazionale. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile a causa di un vizio nella procura speciale per cassazione. La legge, infatti, impone all'avvocato di certificare espressamente che la procura è stata rilasciata in una data successiva alla comunicazione della decisione impugnata. In questo caso, il legale si era limitato ad autenticare la firma del cliente, senza aggiungere la necessaria certificazione sulla data. La Cassazione ha ribadito che questa omissione costituisce un difetto insanabile, che impedisce l'esame del caso nel merito. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto per una ragione puramente procedurale.
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