Un socio di una società di assicurazioni ha impugnato un avviso di accertamento relativo a proventi derivanti da truffa e appropriazione indebita, sostenendo che tali somme, dovendo essere restituite alle vittime, non fossero tassabili. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando il principio secondo cui i proventi illeciti tassabili costituiscono reddito imponibile, a meno che non siano già stati sottoposti a confisca. La Corte ha inoltre stabilito la validità dell'avviso di accertamento anche se non allega il verbale di constatazione, a condizione che ne riproduca il contenuto essenziale.
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